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Per chi intende vendere il proprio immobile dopo averlo ristrutturato, dal 1 gennaio 2012 “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”.
In questo modo se nell’atto di vendita, tramite accordo con l’acquirente, viene specificata la volontà di continuare ad usufruire delle quote residue di detrazione il venditore potrà continuare ad usufruire del beneficio, in caso contrario, se non viene siglato alcun accordo, la detrazione restante sarà trasferita in automatico all’acquirente.
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